I requisiti del Personale

Devono essere garantite all'interno della C.A.S.A. le seguenti figure:

  • Coordinatore, almeno diplomato, in possesso di curriculum professionale e formativo adeguato alle funzioni da svolgere, comprensivo di documentata esperienza lavorativa, almeno triennale in ambito sociale o sociosanitario e specificatamente nell'area delle persone anziane. Il coordinatore può svolgere anche funzioni operative. Il gestore della C.A.S.A., se in possesso dei requisiti sopra definiti, può assumere funzioni di coordinamento
  • Persona di Assistenza Tutelare: deve essere garantita, attraverso una specifica turnazione del personale, la presenza di tale personale per 24 ore al giorno per tutto l'anno.  Nell'ambito dell'assistenza tutelare deve essere anche prevista la presenza si ASA/OSS per almeno 6 ore al giorno. Gli opertatori di assistenza tutelare (Assistente familiare, tutelare, operatore di assistenza generica) sono assimilabili all'assistente familiare che, secondo quanto definito da Regione Lombardia con Decreto 15243/2008 svolge attività di cura e accudimento di persone con diversi livelli di auto-sufficienza psico-fisica (anziani, malati, disabili) contribuendo al mantenimento dell'autonomia e del benessere della persona assistita, in particolare:
  1. svolge prestazioni di aiuto alla persona, di carattere domestico e igienico sanitario;
  2. sostiene il benessere psico-fisico della persona assistita;
  3. effettua interventi a supporto del mantenimento e del recupero dell'autonomia fisica e psichica della persona assistita riducendo i rischi di isolamento.

Pertanto il personale addetto all'assistenza tutelare, deve rispettare i seguenti requisiti:

  1. documentata esperienza lavorativa continuativa, almeno biennale, in ambito sociale o sociosanitario specificatamente rivolta a persone anziane;
  2. almeno uno tra i requisiti, di cui alla DGR 3 ottobre 2016, n. 5648 - allegato B, punto 2.2 "Iscrizione al Registro", lettere a), b), c), d)-, che ha definito le linee guida per l'istituzione degli sportelli per l'assistenza familiare e dei registri territoriali degli assistenti familiari e precisamente:
    a) titoli di studio o di formazione in campo assistenziale o sociosanitario (con relativa traduzione asseverata da una Autorità italiana)conseguiti negli Stati  membri dell'Unione europea. Sono equiparati i titoli degli Stati dello Spazio Economico Europeo e della Confederazione Svizzera
    b) attestati afferenti percorsi di formazione in ambito assistenziale o sociosanitario riconosciuti, realizzati da enti accreditati in altre Regioni o ProvincieAutonome con un monte ore minimo pari a 160 ore;
    c) attestato di competenza con valenza di qualifica Ausiliario Socio Assistenziale (ASA) e Operatore Socio Sanitario (OSS), rilasciato a seguito di corsi   riconosciuti dalla Regione;
    d) attestato di competenza di Assistente familiare rilasciato a seguito del percorso formativo, nell'ambito del sistema di formazione professionale regionale, di cui alla l.r. 6 agosto 2007, n. 19;
  3. eventuale partecipazione al "Corso Base", definito da Regione Lombardia con Decreto n. 15243/2008 della durata minima di 160 ore, così articolato
    1. Modulo introduttivo, minimo 40 ore;
    2. Modulo base, minimo 120 ore;

Il gestore della C.A.S.A. ai fini dell'assunzione delle Assistenti familiari può avvalersi anche dei registi territoriali delle Assistenti familiari.

 

  • Personale addetto alle attività di animazione / socializzazione e di tutte quelle previste dalla Carta dei servizi con titolo di scuola media superiore e adeguata forma professionale ovvero esperienza almeno triennale conseguita presso una struttura sociale e/o sociosanitaria. Non costituiscono requisito, prestazioni di natura sanitaria e sociosanitaria assicurabili:
  • da MMG cui la persona è iscritto
  • dal servizio di A.D.I. e/o prestazioni infermieristiche/fisioterapiche occasionali, laddove l'ospite abbia l'esigenza temporanea di tali prestazioni.

 

Nell'ambito delle attività programmate possono essere anche inseriti volontari che però non devono sostituire il personale eccetto che per le attività di tipo animativo e di socializzazione (purchè i volontari siano in possesso dei requisiti sopra evidenziati per le figure animative e di socializzazione).